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1. A partire dal 2 febbraio 2010 cosa succede se si forniscono serramenti senza marcatura CE?

In generale, la Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106, recepita in Italia dal D.P.R. 21 aprile 1993 n°246, non esplicita sanzioni economiche ma stabilisce che "i prodotti, che non risultino muniti del marchio di conformità CE (...) devono essere immediatamente ritirati dal commercio e non possono essere incorporati o installati in edificio".
Inoltre le conseguenze giuridiche possono essere più o meno rilevanti in funzione del tipo di contratto (compravendita, fornitura, ecc.) e della quantificazione del danno conseguente per cui può essere richiesto il risarcimento. Quindi, in linea generale, si rientra nella "frode al consumatore" nei confronti dell'acquirente e nella "concorrenza sleale" nei confronti degli altri costruttori che producono a norma CE.

2. Quali sono i documenti da approntare per attestare l'apposizione della marcatura CE?

Al Committente devono essere consegnati i seguenti documenti:

  • Dichiarazione di conformità (da conservare a cura del Costruttore di Serramenti)
  • Documentazione di accompagnamento (da rilasciare al Committente)
  • Dichiarazione in merito al rilascio delle sostanze pericolose (da rilasciare al Committente);
  • Manuale d'uso e manutenzione dei serramenti (da rilasciare al Committente).

 

3. E' obbligatorio apporre l'etichetta con il logo CE su ogni singolo serramento?

NO. L'etichetta sui serramenti - a differenza di quanto previsto per le chiusure oscuranti (persiane, tapparelle, ecc.) - non è obbligatoria. Le informazioni possono essere tutte riportate nella documentazione di accompagnamento alla fornitura oppure poste in parte sull'etichetta e in parte nella documentazione di accompagnamento (in questo caso etichetta e documentazione di accompagnamento si integrano).

 

4. Quale anno deve essere indicato nella documentazione di accompagnamento?

Il Costruttore può - a sua preferenza - indicare le ultime due cifre dell'anno in cui ha cominciato a produrre a marcatura CE oppure le ultime due cifre dell'anno in cui la fornitura è stata immessa sul mercato. In questo secondo caso è evidente che tale informazione dovrà essere aggiornata ogni anno.

 

5. Ai fini della marcatura CE sui serramenti quale è la documentazione occorrente per i vetri e gli accessori?

I vetri devono essere a loro volta marcati CE dal vetraio. Gli accessori non sono invece soggetti a marcatura CE tranne qualche eccezione (per esempio i maniglioni antipanico e le cerniere destinate ai serramenti resistenti al fuoco).

 

6. Il Costruttore nella dichiarazione di conformità e nella documentazione di accompagnamento deve indicare tutti i requisiti definiti essenziali dalla norma di prodotto UNI EN 14351-1?

SI'. Il Costruttore di serramenti - a livello della dichiarazione di conformità e della documentazione di accompagnamento - deve indicare tutti i requisiti definiti essenziali dalla norma di prodotto UNI EN 14351-1 e in corrispondenza di ciascuno deve dare una risposta. La risposta potrà essere:

  • il livello prestazionale posseduto dai serramenti di sua produzione e accertato secondo le metodologie (prova di laboratorio oppure calcolo a seconda del requisito) previste dalla norma di prodotto.
  • N.P.D. (Prestazione Non Determinata).


7. Il Costruttore nella dichiarazione di conformità e nella documentazione di accompagnamento può aggiungere altri requisiti oltre a quelli essenziali ?

SI'. La dichiarazione di conformità e la documentazione di accompagnamento descrivono la fornitura. Conseguentemente, se si riferiscono a serramenti per cui si ha interesse commerciale a dichiarare altre prestazioni oltre a quelle obbligatorie (cioè quelle relative ai requisiti definiti essenziali dalla norma di prodotto), tali documenti possono essere integrati/modificati. Per esempio nel caso di serramenti "blindati" può rivelarsi opportuno aggiungere informazioni in
relazione ai requisiti speciali di resistenza alle effrazione e/o resistenza ai proiettili.
La marcatura CE rappresenta un obbligo di legge ma può essere sfruttata come strumento di marketing per informare più chiaramente il proprio committente e valorizzare i punti di forza della propria produzione.


8. Come si configura nell'ambito della marcatura CE la situazione che vede il Committente commissionare la fornitura e posa del telaio ad un costruttore di serramenti e la fornitura ed installazione della vetrazione ad un altro costruttore?

Nell'attuale regime di marcatura CE, non è più possibile che il Costruttore fornisca e posi in opera il solo telaio e che il Committente commissioni la fornitura ed installazione delle sole vetrazioni ad un altro fornitore perché in questo caso nessuno sarebbe responsabile della marcatura CE che - come noto - compete al prodotto finito.
E' invece possibile per il Serramentista, che immette il manufatto finito sul mercato e pertanto è responsabile dell'apposizione della marcatura CE sullo stesso, demandare (=incaricare) a terzi alcune fasi del processo di costruzione dei manufatti (per esempio la fornitura e posa di vetri oppure l'assemblaggio del telaio).
In questo caso la marcatura CE rimane di appannaggio del serramentista che figura immettere il manufatto finito sul mercato e che incarica un altro di eseguire determinate lavorazioni.
Il serramentista "che incarica" deve fornire "all'incaricato" tutte le istruzioni necessarie per le lavorazioni richieste e questo passaggio deve risultare nel piano di controllo della produzione di fabbrica di entrambi.
Deve essere inoltre stipulato un contratto ad hoc che formalizzi la procedura e definisca gli ambiti di responsabilità di entrambi i soggetti coinvolti.